Statuto di Associazione

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 1 - E' costituita una Associazione denominata "R.I.O. - NORDEST".
Art. 2 - L'Associazione ha sede in Padova (PD), Via Gattamelata n. 64, presso l'Oncologia Medica dell'ospedale.
Art. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di:

  • riunire in associazione libera coloro che operano nel settore infermieristico per la prevenzione, l'assistenza e la riabilitazione del malato oncologico;
  • promuovere e coordinare programmi educativi per infermieri impegnati ad assistere malati oncologici;
  • incoraggiare la sensibilità, la partecipazione professionale, sviluppare nuovi metodi e strumenti specifici rivolti all'assistenza del malato oncologico attraverso la ricerca infermieristica;
  • costruire e mantenere una rete di comunicazione fra gli infermieri impegnati nell'assistenza al malato di cancro;
  • attivare collegamenti con altre organizzazioni che potrebbero influire sullo sviluppo dell'assistenza al malato oncologico.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

PATRIMONIO

Art. 4 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
c) da donazioni, legati, lasciti.

Art. 5 - I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

a) dalle quote associative;
b) dai redditi dei beni patrimoniali;
c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonchè dalle raccolte pubbliche di fondi.


ASSOCIATI
Art. 6
- Possono aderire all'associazione tutti gli infermieri che prestano la loro attività presso gli Istituti Scientifici Oncologici, le Divisioni ed i Servizi degli ospedali italiani e delle Università ovvero tutti gli infermieri, compreso chi esercita la libera professione, che operano nel- l'assistenza al malato oncologico. I membri dell'associazione si suddividono in:

a) soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
b) soci ordinari.

Appartengono all'ultima categoria tutti coloro che, successivamente alla costituzione, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con esplicita indicazione del domicilio, dell'utenza fax e dell'indirizzo di posta elettronica ai quali devono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dal la data della deliberazione.
Art. 7 - Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo. Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di marzo di ogni anno. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo nè in caso di scioglimento dell'associazione, nè sono trasmissibili.
Art. 8 - Gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati. La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.
Art. 9 - La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo. Tale qualità, oltre che per morte o per recesso, quest'ultimo da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di aprile dell'anno in corso al Consiglio direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:

a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato paga- mento delle quote associative per oltre due anni;
b) violazione delle norme etiche o statutarie;
c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.
L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei revisori dei conti. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.


2008 © R.I.O. NORDEST   |   INFO@RIONORDEST.IT